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Regesto

Art. 12 cpv. 2 LAMI, art. 21 cpv. 1 Ord. III.
- Secondo la "ratio legis" l'assicurata, dopo un'operazione di amputazione del seno assunta dalla cassa malati a titolo di prestazione legale obbligatoria, ha diritto di principio ai provvedimenti necessari al ristabilimento del suo stato fisico, con la riserva di controindicazioni mediche (cambiamento di giurisprudenza; consid. 3b).
- Il metodo di ricostruzione del seno utilizzato nell'evenienza concreta è una misura terapeutica idonea a ristabilire al meglio l'integrità fisica dell'assicurata. In caso spetta alla cassa che ha sopportato le spese dell'amputazione di assumere a carico l'operazione di plastica mammaria ricostruttiva (consid. 4).
Art. 23 LAMI. L'impianto di una protesi mammaria e l'uso di una protesi smontabile non sono paragonabili dal profilo dell'economicità del trattamento (cambiamento di giurisprudenza; consid. 3a).

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referenza

Articolo: Art. 12 cpv. 2 LAMI, art. 21 cpv. 1 Ord, Art. 23 LAMI