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Regesto

1. Concorso tra gli art. 251 e 252 CP.
La falsificazione di carte di legittimazione, di certificati o di attestati non va punita applicando la sanzione pių mite stabilita dall'art. 252 CP, bensė con quella prevista dall'art. 251 CP, quando tale falsificazione procaccia all'agente un indebito profitto suscettibile di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona, che ecceda il semplice miglioramento della situazione. Il fine accessorio di agevolare l'esercizio della professione d'investigatore privato mediante l'apposizione di una firma contraffatta su di una domanda di licenza per allievo conducente non costituisce un profitto indebito nel senso sopra menzionato.
2. Concorso reale tra gli art. 97 n. 1 LCS e 252 CP.
L'agente non č punibile solo per l'infrazione di cui all'art. 97 n. 1 LCS, ma anche per violazione delle disposizioni del Codice penale, ove gli atti delittuosi, commessi in relazione con un'infrazione alla LCS, costituiscano un reato indipendente. Chi falsifica una domanda di licenza per allievo conducente va condannato ai sensi dell'art. 252 CP e dell'art. 97 n. 1 LCS.

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referenza

Articolo: art. 251 e 252 CP, art. 251 CP