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Regesto

Art. 226 CC: attribuzione per contratto dell'intera sostanza comune al coniuge superstite.
Il coniuge a cui allo scioglimento della comunione spetti per contratto matrimoniale l'intera sostanza, acquista senz'altro al momento della morte dell'altro coniuge, in virtù del diritto matrimoniale, per accrescimento, la parte già appartenente al defunto, e non deve quindi partecipare con gli (altri) eredi alla liquidazione della successione. Trattandosi di fondi, il coniuge superstite può pretendere senz'altro dall'ufficiale del registro fondiario d'essere iscritto quale proprietario esclusivo (consid. 3a). Egli può provare l'assenza di discendenti del coniuge defunto con atti di stato civile, e non è tenuto a produrre un certificato d'erede (consid. 3b).

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referenza

Articolo: Art. 226 CC