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Regesto

Art. 4 Cost.; applicazione arbitraria dell'art. 315 LEF (revoca del concordato).
Il creditore che, dopo due ingiunzioni successive al termine previsto nel concordato, non ottiene dal debitore il pagamento del dividendo concordatario, ha diritto alla revoca del concordato per il suo credito, e ciņ anche laddove il debitore versi il dividendo prima dell'udienza dinanzi al giudice adito con la domanda di revoca.

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referenza

Articolo: Art. 4 Cost., art. 315 LEF