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Regesto

Art. 140 n. 1 cpv. 2 CP.
1. È colpevole di appropriazione indebita chi, nell'interesse proprio od altrui, utilizza illecitamente un conto bancario postale o bancario affidatogli in virtù di una procura (consid. 2c).
2. Un credito è affidato al titolare della procura quando egli possa disporre del suo valore senza la collaborazione del mandante, anche se il conto è iscritto sotto il nome di costui (consid. 3).
3. È data appropriazione indebita non soltanto laddove l'agente sottragga al danneggiato un attivo esistente, ma anche laddove egli renda passivo il conto od aumenti il passivo di quest'ultimo (consid. 4).

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Articolo: Art. 140 n. 1 cpv. 2 CP