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Regesto

Art. 12quater LAMI.
- Dal 1o marzo 1982 le casse-malati hanno l'obbligo di corrispondere le prestazioni previste dall'art. 12quater LAMI ad ogni assicurata che provi di aver subito un'interruzione non punibile della gravidanza nelle condizioni contemplate dall'art. 120 CP. Le casse sono vincolate dalle costatazioni dei due medici i quali si sono pronunciati sulla domanda indirizzata all'autorità cantonale competente secondo le disposizioni cantonali di applicazione del CP.
- Il nuovo diritto non è applicabile alle decisioni delle casse-malati rese prima del 1o marzo 1982.

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referenza

Articolo: Art. 12quater LAMI, art. 120 CP