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Regesto

Art. 58, 58bis, 59 CP (confisca, diritto dei terzi, devoluzione allo Stato).
1. Chiunque sia toccato direttamente da una misura fondata sugli art. 58, 58bis e 59 CP è, in linea di principio, legittimato a proporre ricorso per cassazione (consid. 1a).
2. Spetta all'autorità giudiziaria d'applicare gli art. 58, 58bis e 59 CP; il Procuratore generale del Cantone di Ginevra non può essere considerato quale autorità giudiziaria (consid. 2).

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Articolo: Art. 58, 58bis, 59 CP