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Regesto

Art. 31 LVPF e art. 1 OVPF; accertamento della natura boschiva di un terreno.
Quale bosco ai sensi della legislazione sulla polizia forestale va considerata anche l'estremità che termina in punta di un'isola, la cui vegetazione silvestre, prima fitta ma attualmente ridotta, costituisce la continuazione del boschetto sito sul resto dell'isola.

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referenza

Articolo: Art. 31 LVPF, art. 1 OVPF