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Regesto

Art. 31 LVPF e 26 OVPF; dissodamento per la creazione di una nuova stazione turistica.
1. Trattandosi di un bosco privato, la legittimazione ricorsuale dell'autorità cantonale e comunale va dedotta dall'art. 103 lett. c OG (consid. 2a).
2. Nella ponderazione dei contrapposti interessi devono essere considerate le ragioni di polizia (nella fattispecie: il pericolo di valanghe) (consid. 4).
3. Esame delle condizioni poste dall'art. 26 OVPF: nel caso concreto non è dimostrata l'ubicazione vincolata (consid. 5b). Il centro sportivo progettato non corrisponde neppure ad una necessità preponderante ai sensi dell'art. 26 cpv. 1 OVPF (consid. 6) e comporterebbe inoltre un grave pregiudizio per il paesaggio (consid. 7).

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referenza

Articolo: Art. 31 LVPF, art. 26 OVPF, art. 26 cpv. 1 OVPF