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Regesto

Art. 148 cpv. 1 CP. Truffa; nozione d'astuzia.
L'astuzia è data anche laddove l'agente prevede che la persona ingannata rinuncerà a controllare la veridicità delle (false) indicazioni fornitele, sempreché la sua previsione si fondi su di una relazione di fiducia particolare, su regole od assicurazioni chiare e non solo su semplici osservazioni che lascino apparire probabile tale omissione.

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referenza

Articolo: Art. 148 cpv. 1 CP