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Regesto

Art. 99 cpv. 1 DPA; diritto a indennità per il pregiudizio risultante da un procedimento penale amministrativo ingiustificato.
1. Anche le persone giuridiche possono pretendere tale indennità (consid. 4).
2. L'obbligo d'indennizzo presuppone una certa gravità obiettiva delle operazioni istruttorie e l'esistenza di un pregiudizio considerevole da esse causato. L'imputato è tenuto a provare tale pregiudizio e a determinarne l'ammontare (consid. 5).

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referenza

Articolo: Art. 99 cpv. 1 DPA