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Regesto

Competenza per territorio in caso di sequestro di crediti non incorporati in un titolo di credito e il cui titolare dimora all'estero (art. 272 LEF).
I crediti il cui titolare dimora all'estero sono sequestrati al domicilio o alla sede svizzeri del terzo debitore. Il sequestro va ordinato ed eseguito nel luogo in cui si trova la succursale del terzo debitore se il credito risulta da affari trattati con la succursale. Il riferimento alla succursale rappresenta nondimeno l'eccezione e i fatti che lo giustificano devono essere provati e costituire un chiaro elemento di collegamento preponderante con la succursale. In caso diverso, la competenza per territorio è data nel luogo del domicilio o della sede del terzo debitore.

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referenza

Articolo: art. 272 LEF