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Regesto

Acquisto di fondi da parte di persone all'estero; azione per il ripristino dello stato di diritto anteriore.
Il termine di un anno stabilito dall'art. 22 cpv. 1 DAFE (prima della revisione entrata in vigore nel 1974: art. 13 cpv. 1) per promuovere l'azione diretta al ripristino dello stato di diritto anteriore comincia a decorrere soltanto dal momento in cui l'autorità cantonale ha avuto conoscenza non solo dell'acquisto, ma anche dei fatti dai quali poteva desumerne il carattere illecito.

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 22 cpv. 1 DAFE