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Regesto

Pianificazione del territorio; autorizzazione derogatoria.
1. Le decisioni dell'autorità cantonale di ultima istanza relative a domande di deroga ai sensi dell'art. 24 LPT sono impugnabili con ricorso di diritto amministrativo, sia che la controversia verta sull'applicazione del diritto federale (art. 24 cpv. 1 LPT), sia che essa verta su quella del diritto cantonale complementare (art. 24 cpv. 2 LPT) (consid. 1a). Impugnabili sono tanto le decisioni positive, quanto quelle negative (art. 34 cpv. 1 LPT) (consid. 1b).
2. L'art. 24 cpv. 2 LPT è una semplice norma attributiva di competenza; ove il diritto cantonale complementare non preveda nulla al riguardo, le deroghe possono essere accordate soltanto alle condizioni più rigorose stabilite dall'art. 24 cpv. 1 LPT (consid. 2a).
3. Il diritto cantonale richiamato dall'art. 24 cpv. 2 LPT è solo quello che i cantoni hanno emanato fondandosi su tale disposizione (consid. 2b).

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referenza

Articolo: art. 24 cpv. 2 LPT, art. 24 cpv. 1 LPT, art. 24 LPT, art. 34 cpv. 1 LPT