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Regesto

Art. 4 Cost.; piano comunale delle zone, diritto dei proprietari fondiari di essere sentiti.
I proprietari fondiari toccati dalla modifica di un piano comunale delle zone hanno diritto d'essere sentiti individualmente prima che sia adottata una decisione circa l'attribuzione dei loro fondi ad una zona determinata (conferma della giurisprudenza). Cị significa che le obiezioni da essi sollevate nelle forme e nei termini prescritti devono essere esaminate nel merito dall'autorità comunale o da quella cantonale, nel corso della procedura d'opposizione, di ricorso o d'approvazione.

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Articolo: Art. 4 Cost.

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