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Regesto

Art. 376 CP. Peculio.
1. Le ritenute effettuate sul peculio sono disciplinate dall'art. 376 CP; l'art. 377 CP regola i prelevamenti fatti in favore del detenuto o della sua famiglia sul peculio già versato (consid. 2).
2. Il peculio è dovuto soltanto se sono date cumulativamente due condizioni: che il detenuto presti un lavoro produttivo e che tenga buona condotta nello stabilimento. Le riduzioni operate sul peculio non devono tuttavia sottrarre quest'ultimo al suo scopo (consid. 3).
3. Il regolamento degli stabilimenti Plaine de l'Orbe non è incompatibile con le esigenze risultanti dal diritto federale per quanto concerne il peculio (consid. 4).
4. Pur non costituendo reati, l'evasione e il mancato ritorno da un congedo sono incompatibili con la buona condotta presupposta dal peculio (consid. 5).

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referenza

Articolo: Art. 376 CP, art. 377 CP