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Regesto

Art. 64 CP.
Il giudice può tener conto delle circostanze attenuanti ai sensi di questa disposizione nei limiti della pena stabilita dalla norma da lui applicata. Egli procederà secondo l'art. 65 CP soltanto allorquando ritenga di dover irrogare una pena inferiore al minimo previsto dalla norma applicabile (conferma della giurisprudenza). Ove le circostanze particolarmente spregevoli del reato (presa di ostaggi, attentati nei confronti di persone indeterminate, ecc.) tolgano importanza all'eventuale onorabilità dei motivi, il giudice può rifiutare qualsiasi attenuazione senza doversi pronunciare sull'esistenza dei motivi onorevoli (consid. 2).

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referenza

Articolo: Art. 64 CP, art. 65 CP