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Regesto

Art. 251 n. 1 cpv. 3 CP.
Commette falsità in documenti chi consapevolmente e volontariamente fa uso di un documento formato da un terzo oggettivamente falso; è irrilevante il fatto che il redattore del documento falso adempie i requisiti soggettivi della falsità in documenti (consid. 2 a, b, c).
Art. 68 n. 1, 148 e 251 n. 1 cpv. 3 CP.
Esiste concorso ideale fra l'uso di un documento falso formato da un terzo e la truffa (consid. 3).

contenuto

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referenza

Articolo: Art. 251 n. 1 cpv. 3 CP