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Regesto

Art. 173 CP.
1. Secondo tale disposizione non occorre che la persona lesa sia designata nominativamente nella comunicazione lesiva del suo onore; è sufficiente che essa sia, alla luce delle circostanze concrete, riconoscibile (consid. 1).
2. Chi vuole divulgare un fatto per mezzo della stampa deve controllarne la veridicità con particolare cura. Il giudice può tuttavia, nel valutare la situazione personale, tener conto della professione e della missione specifica del giornalista (consid. 2).

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Articolo: Art. 173 CP