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Regesto

Apertura del fallimento di una società con sede nel territorio dell'ex-Regno del Württemberg e contro la quale erano stati eseguiti sequestri nel Cantone di Zurigo.
1. La convenzione del 12 dicembre 1825/13 maggio 1826, conclusa tra diversi Cantoni della Confederazione Svizzera e il Regno del Württemberg in materia di fallimento e di trattamento dei rispettivi cittadini in caso di fallimento, costituisce diritto cantonale; la questione se la convenzione sia tuttora in vigore non va quindi decisa alla stregua del diritto federale (consid. 3).
2. La riserva di cui all'art. 271 cpv. 3 LEF concerne anche i trattati conclusi dai Cantoni. Se si presuppone che la convenzione con il Regno del Württemberg è tuttora in vigore, l'apertura del fallimento di una società con sede nel territorio di tale ex-regno fa venire meno i sequestri eseguiti nel Cantone di Zurigo nei confronti di detta società (consid. 4).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 271 cpv. 3 LEF