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Regesto

Procedura penale cantonale. Art. 4 Cost., libertà personale.
1. Interpretazione dell'art. 180 cpv. 3 del codice di procedura penale del cantone di Sciaffusa, secondo il quale l'atto di accusa non può contenere "motivi di prevenzione". Non è violato il divieto dell'arbitrio in un caso in cui l'atto di accusa formulato contro un medico di un penitenziario, imputato di omicidio per negligenza commesso nei confronti di un detenuto in carcerazione preventiva e provocato da cure mediche insufficienti, menziona, nell'esposizione dei fatti, i motivi per i quali era stata ordinata e prorogata la carcerazione preventiva, con l'indicazione dei reati contestati a tale detenuto (consid. 4).
2. Il fatto che la lettura in udienza pubblica dell'atto di accusa nuoccia alla buona reputazione della vittima non apporta pregiudizio alla libertà personale dei suoi congiunti; delimitazione dell'ambito di questo diritto costituzionale (consid. 5a).

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referenza

Articolo: Art. 4 Cost., art. 180 cpv. 3 del