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Regesto

Art. 31 cpv. 2 Cost.; esercizio della professione di parrucchiere.
Restrizioni disposte dal diritto cantonale alla libertà di commercio e d'industria (consid. 2). Regolamento ginevrino che subordina il rilascio dell'autorizzazione di aprire od esercire un salone di parrucchiere alla condizione che esso sia soggetto alla vigilanza di un parrucchiere in possesso del certificato federale di capacità o di un titolo equipollente. Restrizione sprovvista di base legale (consid. 3).

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Articolo: Art. 31 cpv. 2 Cost.