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Regesto

Art. 4 e art. 31 Cost. Ammissione a un corso cantonale per il conseguimento del brevetto di guida di montagna. Delegazione di compiti d'interesse pubblico a un'organizzazione privata.
1. La decisione sull'ammissione a un corso cantonale di guide di montagna costituisce un atto d'imperio (consid. 5a).
2. Ove la competenza di decidere sull'ammissione di candidati di una determinata categoria sia stata delegata ad un'organizzazione privata (il Club Alpino Svizzero), il cantone deve vigilare a che questa eserciti in modo conforme alla Costituzione i poteri amministrativi attribuitile (consid. 5b).
3. Esame della costituzionalità del requisito secondo cui il candidato deve essere idoneo al servizio militare o tenuto a compiere tale servizio. È contrario alla Costituzione negare l'ammissione di un candidato soltanto perché è stato condannato per rifiuto del servizio ed escluso dall'esercito (consid. 6).

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Articolo: Art. 4 e art. 31 Cost.