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Regesto

Art. 140 n. 1 cpv. 2 CP; appropriazione indebita di una cosa fungible.
Una cosa fungible è affidata dal momento in cui l'agente la riceve con l'obbligo di utilizzarla in un determinato modo nell'interesse altrui, secondo istruzioni espresse o tacite. È irrilevante che essa sia stata consegnata all'agente dalla vittima o da un terzo (consid. 2 lett. a).

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referenza

Articolo: Art. 140 n. 1 cpv. 2 CP