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Regesto

Art. 4 Cost.; assistenza giudiziaria.
La questione se il processo abbia sufficienti probabilità di esito favorevole va decisa tenendo conto delle circostanze esistenti nel momento in cui è presentata la domanda d'assistenza giudiziaria. Una volta accordata, l'assistenza giudiziaria può essere revocata nel prosieguo del processo se vengono meno i presupposti alla cui esistenza era stata subordinata. Non è consentito sospendere fino all'assunzione in giudizio delle prove sul merito la decisione sulla domanda d'assistenza giudiziaria relativa ad un processo apparentemente non sprovvisto di probabilità di esito favorevole, per poi rifiutare tale assistenza con riferimento all'intera procedura, ove le prove abbiano rivelato che il processo è in realtà privo di probabilità di successo (consid. 2).

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Articolo: Art. 4 Cost.

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