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Regesto

Art. 85 lett. a OG; votazione popolare cantonale.
1. I messaggi ufficiali e i rapporti che illustrano l'oggetto di una votazione costituiscono una parte della preparazione di quest'ultima; in quanto siano viziati, debbono essere impugnati in linea di principio immediatamente; requisiti circa la presentazione di tali ragguagli esplicativi ufficiali (consid. 3).
2. Anche laddove il diritto cantonale non contenga alcuna norma sulla questione se e a quali condizioni debbasi procedere ad un ulteriore controllo dei risultati della votazione, il Consiglio di Stato, quale autorità di vigilanza in questa materia, può ordinare d'ufficio tale provvedimento qualora, nelle circostanze concrete, esso sia necessario per determinare in modo fededegno detti risultati; la votazione deve essere annullata soltanto se gli effetti dei vizi di procedura accertati non possono essere eliminati mediante il controllo ulteriore (consid. 4).

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Articolo: Art. 85 lett. a OG