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Regesto

Art. 156 n. 1 cpv. 1 CP; estorsione.
1. Vantaggio pecuniario: la possibilità di utilizzare la vettura altrui (consid. 1a).
2. Chi si impadronisce usando violenza di un veicolo per servirsene non commette furto d'uso (art. 94 n. 1 LCStr.) in concorso con il reato di coazione (art. 181 CP), ma estorsione (consid. 2).

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referenza

Articolo: Art. 156 n. 1 cpv. 1 CP, art. 94 n. 1 LCStr, art. 181 CP