100 II 314
Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 841 CC.
La valutazione del fondo ipotecando, da effettuarsi ad opera del creditore al momento della costituzione del pegno, deve essere determinata in modo prudenziale e prescindere quindi da prezzi di speculazione.

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 841 CC