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Regesto

Tassa di negoziazione ed esenzione dall'obbligo fiscale; art. 97 cpv. 1 OG; art. 13 cpv. 3, 19 cpv. 2, 38 lett. b LTB.
1. L'accertamento dell'esistenza di un diritto può costituire oggetto di un ricorso di diritto amministrativo laddove il Tribunale federale non sia chiamato a risolvere una questione meramente teorica (consid. 1).
2. Le banche e gli agenti di cambio non sono negoziatori di titoli in senso stretto (art. 13 cpv. 3 lett. a LTB) (consid. 3).
3. Nozione di banca straniera ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 LTB. Una "Kapitalanlagegesellschaft" del diritto germanico o la direzione di un fondo d'investimento del diritto svizzero non sono, in base alla loro attività, negoziatori di titoli in senso stretto (art. 13 cpv. 3 lett. a LTB); esse non beneficiano quindi dell'esenzione dall'obbligo fiscale prevista dall'art. 19 cpv. 1 LTB (consid. 4).

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referenza

Articolo: art. 13 cpv. 3 lett. a LTB, art. 19 cpv. 1 LTB, art. 97 cpv. 1 OG