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Regesto

Art. 12 cpv. 1 e 2, art. 7 cpv. 3 lett. d LAS; § 4 cpv. 2 della legge del Canton Turgovia del 29 marzo 1984 sull'aiuto sociale pubblico; competenza intercantonale in materia d'assistenza del luogo di dimora in assenza di domicilio assistenziale.
Se una persona, con luoghi di dimora che si succedono senza che vi sia un domicilio assistenziale (persona cosiddetta "fluttuante"), entra in un ospedale di sua spontanea volontą e senza esservi stata inviata per il parto, la sua assistenza per la durata della degenza incombe al comune in cui si trova l'ospedale quale luogo di dimora attuale (consid. 7.1). Questa competenza d'assistenza vale anche per il neonato, se non si realizza una delle circostanze elencate nell'art. 7 cpv. 1-3 lett. c LAS, segnatamente se la madre non ha un domicilio (assistenziale), per la clausola residuale dell'art. 7 cpv. 3 lett. d LAS (luogo di dimora) (consid. 7.2.4).
La soppressione a partire dall'8 aprile 2017, nell'ambito della revisione della LAS del 14 dicembre 2012, della possibilitą per il comune di dimora di addebitare le spese delle persone cosiddette "fluttuanti" al comune di origine non ha creato una lacuna della legge da colmare in via giurisprudenziale (consid. 7.2).