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Regesto a

Res iudicata o forza di cosa giudicata materiale di una disdetta secondo il diritto del personale cantonale; oggetto litigioso.
Di regola è possibile procedere a una disdetta ordinaria del rapporto di impiego, anche se in base ai medesimi fatti la commissione cantonale di ricorso sul personale ha annullato con un giudizio passato in giudicato la decisione di un datore di lavoro pubblico con cui è stata pronunciata una disdetta immediata (consid. 4).

Regesto b

Art. 29 cpv. 2 Cost.; diritto di essere sentito in presenza di una disdetta del rapporto di impiego pubblico.
Nel caso concreto è stata negata una violazione del diritto di essere sentito, poiché l'interessato ha potuto esprimere in maniera efficace il proprio punto di vista nel quadro della procedura di disdetta (consid. 5).

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referenza

Articolo: Art. 29 cpv. 2 Cost.