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Regesto

Art. 89, 91 e 93 cpv. 2 CP.
1. Determinante per l'applicabilitā del diritto penale dei minorenni o del diritto penale ordinario č l'etā al momento del reato, non quella al momento del giudizio.
2. Se l'adolescente si č reso punibile in parte prima e in parte dopo il raggiungimento del diciottesimo anno, deve essere pronunciato un giudizio unico, adattato allo stato del colpevole (consid. 1).
3. In caso di una progredita anormalitā nello sviluppo dell'adolescente, entra avantutto in linea di conto il collocamento in una casa di educazione.
4. L'internato non deve sottrarsi all'educazione nello stabilimento con la cattiva condotta, nč poter ottenere il collocamento in una famiglia, s'egli lo ritiene pių vantaggioso (consid. 2).

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referenza

Articolo: Art. 89, 91 e 93 cpv. 2 CP

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