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Regesto

Art. 86 e 87 OG. Esaurimento dei rimedi di diritto cantonale, decisione incidentale.
La decisione con cui l'autorità di ricorso in materia d'imposte riduce l'importo imponibile quale utile di capitale, lasciando tuttavia all'autorità fiscale il compito di calcolare l'imposta dovuta, è una decisione incidentale che non trae seco un danno irreparabile. Se il contribuente vuole impugnare l'imposizione soltanto con riferimento ai fattori fiscali accertati dall'autorità di ricorso, non avrà bisogno di esaurire ancora una volta le istanze cantonali (conferma della giurisprudenza).

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referenza

Articolo: Art. 86 e 87 OG