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Regesto

Art. 397 CP; art. 6 n. 2 CEDU; art. 2, 4 e 6 dell'ordinanza sul casellario giudiziale; prescrizione, iscrizione nel casellario giudiziale della nuova condanna in caso di revisione.
In caso di revisione a favore del condannato, la prescrizione dell'azione penale non ricomincia a correre; per converso, continua a correre la prescrizione della pena (consid. 2a; conferma della giurisprudenza). Non viola il principio della presunzione d'innocenza una nuova decisione secondo la quale la pena non può più essere eseguita a causa dell'intervenuta prescrizione (consid. 2b).
In caso di revisione, la reformatio in pejus è vietata dall'art. 397 CP (consid. 3a); ciò vale anche per quanto concerne l'iscrizione nel casellario giudiziale (consid. 3b). Incombe al giudice d'indicare nella nuova sentenza di condanna che essa va trattata, sotto il profilo dell'iscrizione, come se fosse stata pronunciata alla data della sentenza annullata (consid. 3c).

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Articolo: Art. 397 CP, art. 6 n. 2 CEDU