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Regesto

Art. 90 n. 2 LCS. Commisurazione della pena. Una pena di due mesi di detenzione, inflitta per più infrazioni gravi alle norme della circolazione, commesse in stato di recidiva specifica, non può essere considerata in alcun caso come arbitrariamente rigorosa.
Art. 41 CP. Sospensione condizionale della pena. Le prospettive d'emendamento che giustificano la sospensione condizionale della pena devono fondarsi sull'insieme dell'attitudine e della mentalità del condannato. Se a tal riguardo le sole circostanze dell'infrazione non bastano per negare la sospensione condizionale della pena, esse possono nondimeno costituire l'indizio di un'assenza di scrupoli. Ove i precedenti del condannato corroborino questo indizio, la sospensione condizionale della pena non può essere accordata (consid. 2c, d).

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referenza

Articolo: Art. 41 CP