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Regesto

Art. 144 CP.
1. Chi ha acquistato la proprietà di una cosa in base agli art. 714/933 CC non può essere punito per ricettazione nemmeno se, pur avendo avuto in seguito conoscenza della provenienza delittuosa della cosa, ha poi venduto quest'ultima (consid. 3a).
2. Ove l'acquirente, usando della diligenza richiesta dalle circostanze concrete, avesse potuto presumere la provenienza delittuosa della cosa, egli, a causa della sua negligenza, non ne acquista la proprietà, e ciò anche quando non sia punible per ricettazione in assenza dell'elemento intenzionale presupposto da tale reato (consid. 3b). Si rende pertanto colpevole di ricettazione se ha avuto in seguito conoscenza della provenienza delittuosa della cosa e ciononostante la rivende (consid. 3c).

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Articolo: Art. 144 CP