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Regesto

Art. 160, art. 346 cpv. 1 CP; foro in materia di ricettazione.
Quando il ricettatore ha ottenuto il potere di disposizione sulla cosa rubata dopo averla acquisita in mala fede, egli non può più commettere altri atti di ricettazione che riguardano tale cosa (consid. 3c).

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referenza

Articolo: Art. 160, art. 346 cpv. 1 CP