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Regesto

Legittimazione a proporre ricorso per cassazione contro una decisione penale dopo il decesso della vittima (art. 270 PP, art. 2 cpv. 2 lett. b e art. 8 cpv. 1 lett. c LAV).
La qualità di eredi della vittima non da loro il diritto di proporre ricorso per cassazione contro una decisione penale (consid. 2).
Le persone elencate nell'art. 2 cpv. 2 LAV sono legittimate a proporre ricorso per cassazione nei due casi seguenti: da un lato, se fanno valere in via adesiva pretese civili proprie contro l'autore del reato, e, dall'altro, se hanno ereditato le pretese civili che la stessa vittima, ancora in vita, aveva fatto valere costituendosi parte civile nel procedimento penale e la decisione impugnata possa avere delle conseguenze negative sul giudizio relativo a tali pretese (nella fattispecie: riparazione morale derivante da lesioni personali gravi) (consid. 3).
L'esecutore testamentario è legittimato a proporre ricorso per cassazione? Questione lasciata indecisa (consid. 4).

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referenza

Articolo: art. 270 PP, art. 2 cpv. 2 LAV