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Regesto

Art. 85 lett. a OG; impugnazione di una votazione; obbligo di verifica incombente alle autorità.
Ove da una votazione risulti una maggioranza esigua e un elettore invochi indizi concreti di un conteggio erroneo dei suffragi e di un comportamento illecito degli organi incaricati di dirigere la votazione, le autorità sono tenute ad esaminare in modo approfondito le censure sollevate contro il risultato della votazione (consid. 4 e 5).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 85 lett. a OG