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Regesto

Diniego di giustizia: formalismo eccessivo nella procedura civile.
Disposizione cantonale secondo cui l'appellante deve, entro 10 giorni dalla comunicazione del giudizio motivato, deporre la dichiarazione di ricorso presso l'autorità di prima istanza e, entro 30 giorni, versare all'autorità di seconda istanza un importo eguale al doppio della tassa di giustizia di prima istanza, come pure una tassa d'iscrizione, e deporre nel contempo una dichiarazione di "esecuzione" dell'appello, indicando le conclusioni.
V'è formalismo eccessivo quando l'appello è dichiarato irricevibile perchè:
- gli importi da versare sono stati depositati presso l'autorità di prima istanza invece che presso la seconda istanza? (consid. 1);
- nessuna dichiarazione di "esecuzione" dell'appello è stata deposta davanti all'autorità di seconda istanza? (consid. 2).