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Regesto

Art. 172 n. 3 LEF; rigetto della domanda di fallimento in seguito ad estinzione o dilazione.
Impugnazione di decisioni del giudice del fallimento con un ricorso in materia civile (consid. 1.2).
Impugnazione giusta l'art. 100 cpv. 6 LTF di una decisione emanata prima del 1° gennaio 2007 dal tribunale superiore cantonale (consid. 1.3 e 1.4).
Fra le spese che il debitore deve estinguere giusta l'art. 172 n. 3 LEF può figurare l'indennità al creditore per l'udienza di fallimento (consid. 2).

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referenza

Articolo: Art. 172 n. 3 LEF, art. 100 cpv. 6 LTF