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Regesto

Art. 26 CDI CH-NL; n. XVI del Protocollo concernente la CDI CH-NL; Accordo amichevole relativo all'interpretazione della lett. b del n. XVI del Protocollo concernente la CDI CH-NL; art. 1 LAAF; art. 2 OAAF; base legale per la concessione dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; ammissibilità di domande raggruppate (senza menzione dei nomi) provenienti dai Paesi Bassi.
La LAAF disciplina la procedura e l'attuazione dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; essa non costituisce una base legale indipendente per la concessione autonoma dell'assistenza amministrativa (consid. 4).
In caso di domande raggruppate la base legale per la concessione dell'assistenza amministrativa deve risultare dalla CDI determinante (consid. 5). La CDI CH-NL, il Protocollo che ne fa parte integrante, nonché l'Accordo amichevole devono essere considerati come un'unità interpretativa (consid. 5.3.2). L'Accordo amichevole esprime chiaramente l'idea secondo cui gli Stati contraenti non ritengono indispensabile l'indicazione esplicita dei nomi nella domanda di assistenza amministrativa (consid. 5.3.4).
In concreto non vi è stata una "fishing expedition" inammissibile (consid. 6).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 1 LAAF, art. 2 OAAF