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Regesto

Art. 2 lett. c e d nonché art. 3 e 99 LFus, art. 22 LFFS; inammissibilità dell'assunzione di una società anonima di diritto privato da parte di un istituto di diritto pubblico per mezzo di una fusione mediante incorporazione.
Le FFS sono costituite nella forma di una società anonima di diritto pubblico sottoposta a legislazione speciale e vanno pertanto qualificate quale istituto di diritto pubblico ai sensi dell'art. 2 lett. d LFus. Esse non possono venir equiparate alle società anonime di diritto privato, che rientrano nella categoria delle società di capitali giusta l'art. 2 lett. c LFus (consid. 3). Il rinvio al diritto della società anonima contemplato dall'art. 22 LFFS si riferisce, in caso di ristrutturazioni, all'insieme delle nuove disposizioni della LFus concernenti le varie possibilità di adeguamento strutturale. Per le FFS vanno prese in considerazione le regole speciali sugli istituti di diritto pubblico di cui all'art. 99 segg. LFus, mentre gli art. 3 segg. LFus non sono applicabili (consid. 4). Il fatto che la regolamentazione esaustiva dell'art. 99 LFus non preveda la fusione mediante incorporazione di una società anonima di diritto privato da parte di un istituto di diritto pubblico non configura una lacuna legislativa (consid. 5).

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referenza

Articolo: art. 3 e 99 LFus, art. 22 LFFS