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Regesto

Art. 4 cpv. 1 LAI combinato con gli art. 6-8 LPGA (in modo particolare l'art. 7 cpv. 2 LPGA); art. 28 cpv. 1 LAI; disturbi depressivi di grado leggero fino a medio e diritto alla rendita di invalidità.
Un disturbo depressivo di grado leggero fino a medio senza interferenza notevole con una comorbidità psichiatrica non può essere generalmente definita come una malattia psichica grave. Se al riguardo dovesse esserci inoltre un potenziale terapeutico significativo, ne risulta che è messo in discussione in modo particolare anche il carattere durevole del danno alla salute. In tale eventualità devono essere adempiute importanti ragioni perché si possa concludere comunque a una malattia invalidante. Se, in questa costellazione, gli specialisti in psichiatria attestano senza spiegazione concludente (eventualmente in seguito a una domanda) una diminuzione considerevole della capacità lavorativa malgrado l'assenza di un disturbo psichico grave, l'assicuratore o il tribunale dispongono di un motivo per negare la valenza giuridica alla valutazione medico-psichiatrica dell'impatto (consid. 6.2.2).

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referenza

Articolo: Art. 4 cpv. 1 LAI, art. 6-8 LPGA, art. 7 cpv. 2 LPGA, art. 28 cpv. 1 LAI