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Regesto

Art. 6 cpv. 1 e cpv. 2 LAINF (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2017); art. 4 LPGA; 1a revisione della LAINF; lesione corporale assimilabile ad infortunio.
Secondo l'art. 6 cpv. 2 LAINF (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2017), l'assicuratore contro gli infortuni in presenza di una lesione corporale figurante sulla lista è di principio obbligato a versare prestazioni, finché non apporti la prova, che la lesione sia da ricondurre in maniera preponderante, ossia per più del 50 % (consid. 8.2.2.1) di tutti i fattori in discussione, a usura o malattia. Nell'ambito di questa prova liberatoria, la questione se ha avuto luogo un evento iniziale riconoscibile e identificabile è determinante per delimitare l'obbligo prestativo dell'assicuratore contro gli infortuni e dell'assicuratore contro le malattie (consid. 8.6).
Quando un assicuratore contro gli infortuni fornisce la prova che un infortunio secondo l'art. 4 LPGA non è in nesso di causalità, nemmeno in maniera minima, con una lesione corporale figurante sulla lista e che non esiste un indizio che una circostanza avvenuta dopo l'evento potrebbe costituire una causa possibile di questa lesione, la prova che quest'ultima sia dovuta in maniera preponderante all'usura o a una malattia deve essere considerata come apportata (consid. 9.2).

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referenza

Articolo: art. 4 LPGA, Art. 6 cpv. 1 e cpv. 2 LAINF, art. 6 cpv. 2 LAINF