135 V 148
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Regesto

Art. 92 e 93 LTF; art. 28 cpv. 2 LAI; art. 17 cpv. 1 LPGA; assegnazione di una rendita decrescente e/o transitoria; decisione incidentale.
Un giudizio con cui un'autorità giudiziaria di prima istanza (a differenza della fattispecie esaminata in DTF 135 V 141) rinvia la causa all'amministrazione per nuova decisione per un determinato periodo precedente quello per il quale statuisce in via definitiva sul diritto alla rendita, costituisce nel suo insieme una decisione incidentale impugnabile solo alle condizioni poste dall'art. 92 o 93 LTF (consid. 5.1-5.3).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

DTF: 135 V 141

Articolo: Art. 92 e 93 LTF, art. 28 cpv. 2 LAI, art. 17 cpv. 1 LPGA