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Regesto

Art. 30 LAMI, 79 e segg. LEF.
- Quando non esiste una decisione della cassa-malati concernente il debito dell'assicurato e egli faccia opposizione contro il precetto esecutivo, l'iter da seguire č quello del rigetto provvisorio.
- Se perņ, successivamente al precetto esecutivo, la cassa emana una decisione in cui č tolta formalmente l'opposizione e detta decisione diviene definitiva e esecutiva (in quanto non contestata o confermata dal giudice delle assicurazioni sociali) l'Ufficio esecuzione e fallimenti deve continuare l'esecuzione a semplice richiesta della cassa.
- Se precedentemente all'esecuzione la cassa ha reso una decisione divenuta definitiva e esecutiva, essa puņ - nel caso di opposizione interposta dall'assicurato - chiederne il rigetto definitivo.

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referenza

Articolo: Art. 30 LAMI