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Regesto

Art. 100 lett. b n. 3 OG, art. 26 della legge sull'asilo; il rifugiato a cui è stato concesso l'asilo non ha diritto a cambiare di cantone, il ricorso di diritto amministrativo è quindi inammissibile.
L'art. 26 della legge sull'asilo conferisce al rifugiato a cui è stato concesso l'asilo un diritto alla regolazione delle condizioni di residenza, ossia al rilascio di un'autorizzazione della polizia degli stranieri nel cantone in cui soggiorna "regolarmente". Nozione di soggiorno regolare; determinante è esclusivamente una residenza regolata dalla polizia degli stranieri dopo la concessione dell'asilo. Il rifugiato non ha quindi, in linea di principio, diritto a cambiare di cantone, dato che egli soggiorna regolarmente solo nel cantone in cui ha risieduto finora (consid. 2).
Caso di un rifugiato che ha subito una condanna penale e che intende soggiornare in un altro cantone dopo la sua liberazione condizionale. Benché l'autorità d'esecuzione delle pene del cantone del suo soggiorno precedente gli abbia imposto una norma di condotta in questo senso, egli non soggiorna regolarmente nel nuovo cantone (consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 100 lett. b n. 3 OG