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Regesto

Art. 336 cpv. 2 lett. c, art. 336a e 336b CO; licenziamento collettivo senza preventiva consultazione della rappresentanza dei lavoratori; indennità rivendicate dai lavoratori allorquando la datrice di lavoro ha revocato le disdette e i rapporti di lavoro proseguono.
L'indennità prevista dall'art. 336a CO non è dovuta quando il datore di lavoro che ha licenziato abusivamente un lavoratore ritira la disdetta dopo che quest'ultimo ha fatto opposizione. Questa regola vale anche per il licenziamento abusivo costituito da un licenziamento collettivo notificato senza aver prima consultato la rappresentanza dei lavoratori (consid. 5).

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referenza

Articolo: art. 336a e 336b CO, art. 336a CO