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Regesto

Art. 40 cpv. 3, 60 cpv. 2, 61 lett. b LPGA; termine supplementare per colmare le lacune di un ricorso con motivazione insufficiente.
L'autorità cantonale che accorda un termine supplementare per colmare le lacune di un atto ricorsuale conformemente all'art. 61 lett. b LPGA deve considerare che il destinatario di un invio postale raccomandato beneficia di un termine di sette giorni per il suo ritiro (consid. 6.5).

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referenza

Articolo: art. 61 lett. b LPGA